(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36
                         del 12 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 12, punto b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3 e'
cosi' sostituito:
    b)  aprire e coltivare cave e torbiere, limitatamente agli areali
del "Cuore del Parco"  e  dei  "boschi  di  casa",  come  definiti  e
delimitati dalla zonizzazione del Piano Territoriale di Coordinamento
di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 17.
   In  tutte  le  altre zone e' consentita l'attivita' estrattiva nei
seguenti casi:
    al  solo fine del riequilibrio ambientale, per quelle cave per le
quali e' stata  prodotta  denunzia  di  esercizio  al  comune  ed  al
distretto  minerario ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, giusta  art.  18  della  legge
regionale 27 marzo 1979, n. 12.
    per  valutata consistenza del giacimento, per la coltivazione dei
materiali industrialmente utilizzabili (regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443) o che, comunque, rivestono importanza ai fini estrattivi;
    per  prevenzione  o  sistemazione  di  movimenti gravitativi, per
situazioni di emergenza e/o connesse a calamita' naturali.
   In  ogni  caso  il  prelievo  dei materiali e' consentito sotto la
sorveglianza dell'ufficio regionale Cave e Miniere previa valutazione
impatto ambientale, e nulla-osta dell'ufficio urbanistica e ambiente,
da rilasciarsi nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla  data
di richiesta.