(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 12 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 12, punto b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 3 e' cosi' sostituito: b) aprire e coltivare cave e torbiere, limitatamente agli areali del "Cuore del Parco" e dei "boschi di casa", come definiti e delimitati dalla zonizzazione del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1981, n. 17. In tutte le altre zone e' consentita l'attivita' estrattiva nei seguenti casi: al solo fine del riequilibrio ambientale, per quelle cave per le quali e' stata prodotta denunzia di esercizio al comune ed al distretto minerario ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, giusta art. 18 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12. per valutata consistenza del giacimento, per la coltivazione dei materiali industrialmente utilizzabili (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) o che, comunque, rivestono importanza ai fini estrattivi; per prevenzione o sistemazione di movimenti gravitativi, per situazioni di emergenza e/o connesse a calamita' naturali. In ogni caso il prelievo dei materiali e' consentito sotto la sorveglianza dell'ufficio regionale Cave e Miniere previa valutazione impatto ambientale, e nulla-osta dell'ufficio urbanistica e ambiente, da rilasciarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di richiesta.